Statuto della Rete

STATUTO DELLA RETE NAZIONALE DI ISTITUZIONI EDUCATIVE

POLO EUROPEO DELLA CONOSCENZA – I.C. BOSCO CHIESANUOVA

Premessa

Visto l’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che prevede la possibilità di promuovere accordi di rete tra istituzioni con finalità educative per il raggiungimento delle proprie attività istituzionali; La rete nell’accordo di rete con altre istituzioni educative pubbliche e private può avere per oggetto delle attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione e aggiornamento, di amministrazione e contabilità, fermo restando l’autonomia dei singoli bilanci, di acquisti di beni e servizi, di altre attività coerenti con le finalità istituzionali;

A decorrere dall’anno scolastico 2004/2005 è stato istituita la rete di scopo denominata “Polo Europeo della Conoscenza – Consiglio per l’integrazione educativa europea” con lo scopo di operare come centro di informazione, documentazione, ricerca educativa e laboratorio di progettazione europea. Tale iniziativa è scaturita dall’esigenza del territorio veronese vista la positiva esperienza acquisita dall’anno 2000 come progetto adottato dalla Scuola Media Statale “A. Manzoni” e finanziato dalla Regione Veneto – Assessorato alla Pubblica Istruzione ed Identità Veneta denominato “Rete Europea delle scuole del Veneto”. Il Polo Europeo della conoscenza interpreta pertanto anche l’esigenza di decentrare sul territorio di Verona e Provincia, ma anche a livello nazionale, le iniziative di formazione, progettualità, coordinamento e ricerca delle politiche, dei programmi europei e della pedagogia in Europa per una integrazione educativa europea con il fine di migliorare le attività nelle scuole ed Istituzioni educative italiane;

La rete mira a facilitare l’interesse a collaborare con le Istituzioni educative nazionali ed europee per l’attuazione di progetti di cooperazione internazionale finalizzati alla ricerca, progettazione europea ed internazionale ed al miglioramento dell’offerta formativa sul territorio nazionale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

L’adesione alla rete si basa su di un accordo firmato che certifica la disponibilità dei soggetti aderenti a convenire di far parte della Rete con l’individuazione dell’oggetto articolato in più attività, nonché il ruolo degli attori di tale accordo;

Visto il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione – di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica – del 1° febbraio 2001, n. 44 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni Scolastiche”, di seguito chiamato semplicemente D.I. 1° febbraio 2001, n. 44;

Viste le delibere autorizzative dei Consigli di Istituto delle Scuole interessate o dei consigli Associazioni o dei responsabili del enti pubblici per l’adesione in rete di cui al presente atto;

Art. 1

Il preambolo fa parte integrante del qui presente atto.

Art. 2

Con il la firma dell’accordo di rete, come atto istituzionale, si accetta di entrare a far parte della Rete di istituzioni educative permanente per la Ricerca Pedagogica e l’Innovazione in Europa denominata “Polo Europeo della Conoscenza”, il cui acronimo sarà EUROPOLE ed amministrata dall’I.C. Bosco Chiesanuova. La rete si propone di favorire il decentramento dei servizi, ponendosi a supporto dell’autonomia scolastica nel campo della ricerca pedagogia, della formazione degli insegnanti, genitori e pedagogisti, della realizzazione di progetti europei e dello sviluppo della dimensione educativa culturale europea nelle Istituzioni Educative e/o enti pubblici e privati aderenti. La rete è aperta a tutte le istituzioni pubbliche e private che abbiamo nei propri principi e i valori della condivisione culturale e sociale fra i popoli e l’educazione come principio fondante delle proprie attività nel rispetto dei valori della carta dei valori prosociali inclusi nel manifesto etico della rete.

Art. 3

L’accordo di rete ha per oggetto le attività relative all’organizzazione, gestione e all’espletamento delle attività indicate al punto 2.

Art. 4 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo della Rete Europole è composto da tre a sette rappresentanti eletti fra i soggetti delle istituzioni educative pubbliche aderenti alla Rete. Il Consiglio Direttivo ha il compito di coordinare le azioni promosse dalla Rete ed è presieduto dal Dirigente Scolatisco della Scuola Capofila. Il Consiglio Direttivo redige annualmente una relazione sull’attività svolta da sottoporre all’Assemblea della Rete che tradizionalmente si tiene in autunno. I componenti del Consiglio Direttivo sono nominati in sede di assemblea ordinaria annuale e vengono rinnovati ogni 3 anni all’interno dei responsabili legali dei soggetti aderenti alla Rete. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 5 volte all’anno anche online ed è convocato dal Presidente via E-mail, con un preavviso di norma di almeno 10 giorni.

Art. 5 Scuola Capofila e gestione amministrativa

La Scuola Capofila della rete assume le funzioni e le responsabilità connesse alla gestione amministrativa/contabile della Rete stessa. Attribuisce gli incarichi e dispone i pagamenti per conto di tutti i soggetti che aderiscono alla Rete, I quali delegano tale competenza alla Scuola Capofila su base di una apposita convenzione.

L’Assemblea della Rete individua ogni 3 anni la Scuola Capofila e con essa elegge il consiglio della rete stessa.

Per gli anni 2023 – 2026 le funzioni di Scuola Capofila sono mantenute dall’I.C. Bosco Chiesanuova con sede a Bosco Chiesanuova (Verona) – Località Càrcaro, 26A, 37021 Bosco Chiesanuova.

I soggetti deleganti, previo accordo con la Scuola Capofila, possono accedere, previa richiesta motivata, alla documentazione contabile della rete degli eventuali progetti ed attività formative in atto o in convenzione con la rete stessa. Le attività vengono comunque interamente publicate sulla piattaforma online della rete www.europole.org

Art. 6 Assemblea della Rete

L’assemblea della Rete è costituita da tutti i soggetti che vi aderiscono. E’ convocata in via ordinaria con cadenza annuale e in via straordinaria in relazione alle eventuali esigenze individuate dal Consiglio Direttivo. La convocazione è effettuata via E-mail dal Dirigente della Scuola Capofila, di norma con un preavviso di almeno 10 giorni.

L’assemblea approva la relazione annuale del Consiglio Direttivo sull’esercizio terminato, discute l’attività della rete e formula proposte. Individua la Scuola Capofila ogni 3 anni e ne nomina il Consiglio Direttivo. Ogni deliberazione è presa a maggioranza dei presenti. Spetta all’assemblea ratificare eventuali recessi dall’accordo di soggetti che non intendono più partecipare alla rete mentre è compito del Consiglio, su proposta del coordinatore, di accettare eventuali richieste da parte di nuovi soggetti che intendono aderire alla rete stessa.

Art. 7 Gestione delle risorse umane

Le attività svolte all’interno dei singoli progetti sono gestite dai soggetti istituzionali coinvolti con proprie risorse umane. Per il coordinamento tecnico della rete (attività di relazione con altre reti e/o partner internazionali, predisposizione tecnica dei progetti e loro gestione tecnica, supporto tecnico per l’organizzazione dei meeting e formazione in Italia e all’estero, predisposizione delle relazioni tecniche conclusive, rapporti di natura tecnica con l’Agenzia Nazionale europea) la Scuola Capofila, sentito il Consiglio Direttivo, individua apposito personale esterno da retribuire con fondi della Rete. L’entità di tale personale è proporzionale all’attività e bisogni della Rete.

Per la gestione amministrativa contabile la Scuola Capofila si serve del proprio ufficio di segreteria. Gli oneri derivanti al personale dell’ufficio per il lavoro aggiuntivo previsto dalla suddetta attività vengono retribuiti con fondi della rete.

Le mobilità di progetto e formazione all’estero sono effettuate da volontari e da personale appartenente ai soggetti istituzionali che aderiscono alla Rete, dal personale esterno incaricato del coordinamento tecnico e anche da altri soggetti, anche esterni alla Rete, con compiti funzionali alla gestione dei progetti (esperti, rappresentanti di genitori, rappresentanti di istituzioni/organizzazioni che, pur non appartenenti alla rete intrattengono forme di partenariato all’interno dei progetti). La partecipazione ad attività di formazione in altri paesi europei è vincolata all’adesione delle organizzazioni di appartenenza alla rete.

La partecipazione alle attività della Rete, sia in Italia che all’estero, di personale esterno è effettuata a titolo individuale, gratuitamente o a pagamento ai sensi del presente articolo. Detto personale deve essere autonomamente in regola dal punto visto contributivo / assicurativo e rilasciare alla Rete adeguata liberatoria di responsabilità in relazione ai rischi derivanti dall’esercizio della propria collaborazione. Per ragioni assicurative viene data precedenza al personale delle Istituzioni educative aderenti alla rete.

Art. 8 I soggetti in Rete

I soggetti che aderiscono alla rete si impegnano a collaborare con la Scuola Capofila e con i partner, sia italiani che stranieri, e garantiscono il pieno rispetto del presente accordo. In particolare, concordano con la Scuola Capofila l’eventuale presentazione all’Agenzia Nazionale di progetti che coinvolgono la Rete e l’eventuale adesione a progetti gestiti dalla Rete Europole. I rapporti interni alla Rete sono gestiti dai responsabili legali dei soggetti istituzionali aderenti alla Rete e/o dai loro referenti formalmente delegati.

L’adesione ad un corso di formazione o ad un progetto europeo e/o nazionale della rete, sia come coordinatori che come partner è sempre su base libera e volontaria e può prevedere, qualora concordato, la messa a disposizione delle risorse umane ed organizzative necessarie per la programmazione e la conduzione del progetto, nonché per la sua relazione delle attività svolte. Le risorse umane ed economiche, qualora disponibili, dovranno preventivamente essere concordate con il personale incaricato del coordinamento della rete che si premurrà di richiedere l’approvazione al consiglio della rete stessa. (v. art. 6).

I soggetti istituzionali aderenti alla rete che ricevano finanziamenti per i progetti europei che coordinano, possono, solo su loro esplicita richiesta, previa convenzione, avvalersi della supporto della Scuola Capofila della rete, per la gestione amministrativa ai sensi dell’art. 5. ed un supporto esterno di coordinamento e disseminazione, da concordarsi liberamente di volta in volta con il coordinatore, per il successo del progetto stesso. Il servizio, che è a titolo gratuito, viene fornito dalla rete solo alle istituzioni educative, associazioni ed Enti aderenti alla rete stessa.

Le mobilità di formazione all’estero e/o in Italia, dei progetti europei o nazionali coordinati dalla rete, devono essere determinate ed approvate dalla Scuola Capofila della rete. Per tutti gli altri progetti ed attività, la rete può fare da supporto, solo se espressamente richiesto e concordato, alle istituzioni aderenti alla rete stessa. In nessun caso la rete potrà essere ritenuta responsabile dei progetti europei gestiti dai suoi membri istituzionali.

Art. 9 Modalità di recesso

I soggetti istituzionali aderenti alla Rete, di cui al presente atto, hanno facoltà di recesso dall’accordo. La richiesta di recesso è esercitata dal responsabile legale, in forma scritta e, nel caso di scuole, previa apposita delibera del Consiglio di Istituto. Tale richiesta va trasmessa, con le dovute forme di garanzia, al consiglio della rete tramite la Scuola Capofila.

Il diritto di recesso potrà essere esercitato solo a conclusione dei progetti a cui il soggetto istituzionale si è impegnato di partecipare. Le istituzioni aderenti restano membri della rete fino al momento in cui la richiesta di recesso viene presentata ed accettata dal consiglio. La domanda di recesso può essere inviata alla scuola capofila della rete via pec o email istituzionale, nel caso di istituzioni scolastiche pubbliche, e completata con apposta firma digitale.

Art. 10

Eventuali controversie tra le scuole aderenti della Rete sono assoggettate alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 11, comma 5 e dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 11

Il presente atto è depositato in originale presso la segreteria della Scuola Capofila e in copia presso le amministrazioni dei soggetti aderenti alla Rete, nonché, nel caso di amministrazioni dello Stato, pubblicato nei rispettivi Albi pretori informatici.

Art. 12

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme generali che regolamentano gli accordi di rete di scopo.

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